Accesso Civico e F.O.I.A.
Accesso Civico
Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare tutta una serie di informazioni nei propri siti web istituzionali sotto la voce “Amministrazione trasparente”. L’elenco delle informazioni da pubblicare si trova nel “Programma triennale per la trasparenza” pubblicato, sempre da ogni amministrazione, in “Amministrazione trasparente” sottosezione “programma triennale trasparenza”.
Quando la legge impone la pubblicazione di un atto e tale obbligo non viene rispettato, il DLGS 33/2013, prevede che chiunque possa chiedere che detto documento o informazione venga messa a disposizione e sia resa pubblica sul sito web dell’amministrazione interessata.
La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita, quindi l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni ed i dati che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.
Il responsabile per la trasparenza ha trenta (30) giorni di tempo per rispondere; se la richiesta è pertinente, deve anche provvedere alla pubblicazione dell’informazione o documento.
Con il D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 è stato introdotto anche il principio della totale libertà di accesso ai dati ed ai documenti detenuti e/o formati dalla Pubblica Amministrazione, il cosiddetto F.O.I.A. (FREEDOM OF INFORMATION ACT), che definisce le modalità con cui chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
L'Amministrazione comunale ha approvato alcuni indirizzi operativi e la modulistica per l'esercizio del diritto di accesso civico.
ACCESSO CIVICO - REGOLAMENTO E MODULISTICA
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DIRITTO DI ACCESSO IN BASE ALLA LEGGE N. 241/1990
L'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990: quest'ultimo consiste in uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE, CORRISPONDENTE AD UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA E COLLEGATA AL DOCUMENTO DEL QUALE E' CHIESTO L'ACCESSO, e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi.