CERTIFICATI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE
ATTENZIONE: dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Rai, Enel, Tea etc). Le Pa e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 : accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.
I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" .
Notizie Utili
Nessun Ufficio pubblico o gestore di servizi pubblici può chiedere al cittadino di procurarsi certificati di anagrafe o di stato civile; le informazioni relative devono essere fornite con autocertificazione, sui moduli che ciascun Ufficio deve mettere a disposizione.
I certificati possono essere
di ANAGRAFE
- residenza
- stato di famiglia
- cittadinanza
- esistenza in vita
- anagrafico di nascita
- godimento dei diritti politici
- iscrizione nelle liste elettorali
- stato libero
- contestuali e/o cumulativi (dove sono inserite più certificazioni)
I certificati di residenza e stato di famiglia sono informatizzati dal 1993. Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla privacy, l'indicazione dei gradi di parentela. Nei casi in cui non può avvalersi dell’autocertificazione, il cittadino può richiedere il rilascio dei certificati anagrafici al Comune di residenza .
di STATO CIVILE
- Il certificato e l'estratto di nascita possono essere rilasciati dal Comune di San Vito al Torre:
- per nascita avvenuta o dichiarata nel Comune;
- per nascita avvenuta altrove, ma trascritta nei registri di stato civile del Comune (di solito questo avviene se uno dei genitori era residente a San Vito al Torre al momento della nascita). - Il certificato e l'estratto dell'atto di matrimonio e il certificato e l'estratto dell'atto di morte possono essere rilasciati dal Comune di San Vito al Torre se gli eventi sono avvenuti nel Comune oppure se avvenuti altrove e trascritti nei registri del Comune (di solito questo avviene se le persone cui si riferiscono erano residenti a San Vito al Torre al momento dell'evento).
I certificati che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità ILLIMITATA.Tutti gli altri hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. E' stata eliminata la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".
Come
Può essere richiesto a voce dalla persona cui si riferisce senza alcuna formalità solo se il certificato è in bollo; se si richiede l'esenzione (per gli usi previsti dalla Legge) o si richiede un certificato per un familiare o una persona estranea (sia che il certificato sia in bollo sia che sia esente), occorre compilare un modulo (modulo scaricabile) dove riportare i dati identificativi dell'intestatario della certificazione e del richiedente.
L'uso e la destinazione del certificato anagrafico devono sempre essere dichiarati all’atto della richiesta.
Costo
I certificati anagrafici sono soggetti fin dall'orgine dall’imposta di bollo (€ 16) e dai diritti di segreteria (€ 0,52).
Se richiesti per uso esente, l’interessato deve indicare espressamente la norma: vengono allora richiesti € 0,26 per diritti di segreteria.
In quanto tempo: entro 30 giorni dalla richiesta.
Le norme
Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15.
Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989)
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
D.M. del 27 febbraio 2001, "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".