Lunedì: 10:30 - 12:30Martedì: 15:30 - 17:00 Mercoledì: 10:30 - 12:30Venerdì: 10:30 - 12:30
Lunedì: 8:30 - 10:30Martedì: 8:30 - 10:30Mercoledì: 8:30 - 10:30Giovedì: 8:30 - 10:30Venerdì: 8:30 - 10:30
Mercoledì: 10:30 - 11:30
Piano 0
I coniugi, legalmente separati o divorziati, possono modificare le condizioni precedentemente stabilite con le seguenti modalità :
1 - direttamente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune;
2 - attraverso convenzione di negoziazione assistita presso un avvocato;
3 - in Tribunale.
I coniugi possono modificare le condizioni d'innanzi all'Ufficiale di Stato Civile in caso di:
1- assenza di figli minorenni nati dalla coppia;
2 - assenza figli portatori di handicap grave ai sensi della L.104/92;
3 - assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
4 - assenza di trasferimenti patrimoniali.
È necessario presentarsi per dare conferma delle nuove condizioni almeno 30 giorni dopo l'accordo.